STATUTO dell’Associazione “LECTORIUM ROSICRUCIANUM”
ARTICOLO 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione denominata “LECTORIUM ROSICRUCIANUM”.
L’Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.
ARTICOLO 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Dovadola (Forlì – Cesena) in via Montepaolo n. 29.
ARTICOLO 3 – Scopo
L’Associazione ha finalità di promozione sociale.
Essa opera nel campo culturale ed umanitario, è apartitica ed apolitica, ed ha per oggetto la professione e la diffusione della religione universale originale sulla base del cristianesimo vivente, proponendosi l’unione dell’umanità alla chiesa universale dell’origine. A tali fini l’Associazione intende operare, svolgendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – celebrazione di servizi religiosi; – tenuta di conferenze, corsi e seminari, anche residenziali; – nell’ambito delle attività culturali, somministrazione di alimenti e bevande e fornitura di alloggio agli associati ed ai partecipanti; – redazione di testi relativi alle attività culturali esercitate; – pubblicazione di libri e riviste anche mediante la fondazione e la gestione di una casa editrice.
Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione potrà creare e gestire luoghi di aggregazione, centri culturali polivalenti, circoli ricreativi con annessi spacci interni e simili.
L’Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquisire, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e delle attività dell’Associazione, escluso comunque l’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria e/o di sollecitazione al pubblico risparmio e, più in generale, delle attività riservate tassativamente per legge. Tutte le attività potranno essere svolte dall’Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità della Associazione.
L’Associazione potrà partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta, direttamente od indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
ARTICOLO 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
a) gestire circoli privati nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai Soci;
b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell’arte;
c) erogare borse di studio per studi e ricerche nell’ambito delle proprie finalità istituzionali;
d) intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. E’ fatto espresso divieto di distribuire utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell’Associazione, sia all’atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione potrà partecipare quale Socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 5 – Durata
La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2020, e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 6 – Soci
Possono essere Soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano le finalità dell’Associazione.
Sono Soci coloro che accettano le disposizioni contenute nello statuto ed in eventuali regolamenti dell’Associazione, contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo e che partecipano alle attività proposte dall’Associazione.
La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che delibera in proposito.
L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta. In caso di rigetto l’interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all’Assemblea dei Soci, che delibera in proposito. L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione.
È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
I Soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche per il tramite del responsabile provinciale di cui all’articolo 8-bis.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che con il proprio comportamento sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione e che sia in ritardo di oltre sei mesi con il versamento della quota associativa.
Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.
Le quote versate da Soci receduti, deceduti od esclusi non saranno rimborsate.
ARTICOLO 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili, immobili e dalle partecipazioni sociali di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali avanzi di esercizio, che dovranno comunque essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto;
c) da erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati a patrimonio o così destinati da deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
ARTICOLO 8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori.
Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente.
Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi.
ARTICOLO 9 – Articolazione territoriale
L’Associazione svolge la propria attività su base provinciale. Il Consiglio Direttivo può nominare dei “Responsabili Provinciali”, stabilendone la durata in carica, che svolgono una funzione organizzativa e di segreteria, secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo stesso. In particolare, essi si occupano di raccogliere e vagliare le domande di iscrizione a livello provinciale e di trasmetterle al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in proposito secondo il disposto dell’articolo 6 del presente statuto.
ARTICOLO 10 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, da almeno due decimi dei soci.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell’Associazione e presso le sedi territoriali, secondarie od operative, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Nel caso in cui l’Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l’Assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, su tale bollettino, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma o telefax entro il terzo giorno precedente l’adunanza. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, che non ricoprano cariche associative, attraverso delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri cinque soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota in forma palese, normalmente per alzata di mano.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Le sole deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Il Consiglio dura in carica per un esercizio sociale e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, o fino ad Assemblea ordinaria che, anche in assenza di giusta causa, delibera sulla sostituzione dello stesso. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione, il Segretario ed il Tesoriere e può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento per qualsiasi causa.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
c) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
d) deliberare sull’esclusione dei soci;
e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario, al bilancio preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento, recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o telefax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente costituito.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d’età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, normalmente per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 12 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’Associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere decisioni d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.
ARTICOLO 13 – Revisori
La gestione dell’Associazione é controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri scelti fra gli associati, eletti dall’Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.
ARTICOLO 14 – Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile. L’eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 15 – Disposizioni generali e finali
L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione dell’Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.
ARTICOLO 16 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 17 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 18 – Controversie
La risoluzione di qualsiasi controversia tra Soci e tra questi e l’Associazione deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, competente in virtù della sede legale dell’Associazione.
L’Arbitro, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole compositore, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina dell’Arbitro da parte del Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e per l’esecuzione, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte dell’Arbitro.
ARTICOLO 19 – Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Registrato a Forlì il 08 ottobre 2009, con procedura telematica al numero 4452, Serie 1T.
Repertorio n. 52832 raccolta n. 14704
La presente copia è conforme all’originale esistente presso lo studio del Notaio Giorgio Oliveri, e si rilascia, in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge, all’Associazione di promozione sociale Lectorium Rosicrucianum.
Forlì, 18 novembre 2009